Art. 6 L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, ed eventuali modifiche e aggiornamenti. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti, nella misura percentuale definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.