Art. 6 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento  dei  titoli
e' affidata alla Banca d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in  parola  sono  regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23  marzo  2004,  ed
eventuali modifiche e aggiornamenti. 
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' riconosciuta agli operatori  una  provvigione  di  collocamento
calcolata  sull'ammontare   nominale   sottoscritto,   in   relazione
all'impegno di non applicare alcun  onere  di  intermediazione  sulle
sottoscrizioni della clientela. 
  Detta provvigione verra' corrisposta, per il  tramite  della  Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la  Sezione  di  Roma  della
Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei   titoli
sottoscritti,  nella  misura  percentuale  definita  nei   rispettivi
decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si  fara'
riferimento alla vita residua dei titoli. 
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  Sezioni  di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara'  carico  ad  appositi
capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze.