Art. 9 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, sono eseguite le operazioni d'asta nei  locali  della  Banca
d'Italia, in presenza di un rappresentante della Banca  medesima,  il
quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede  all'elencazione  delle
richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine
decrescente di prezzo offerto. 
  Le operazioni di cui al comma  precedente  sono  effettuate,  anche
tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento  di  un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risulti, fra l'altro,  il  prezzo  di  aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale
verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata  in
asta agli «specialisti». 
  Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti  sulla  base
delle condizioni di mercato saranno escluse  dall'ufficiale  rogante,
unicamente  in  relazione  alla  valutazione  dei  prezzi   e   delle
quantita',  contenuti  nel   tabulato   derivante   dalla   procedura
automatica d'asta. 
  L'assegnazione dei titoli verra' effettuata al prezzo meno  elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. 
  Nel caso di offerte al prezzo  marginale  che  non  possano  essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.