Art. 12 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo  fino  a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita',  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196  e
successive integrazioni e modificazioni. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in  termini  di
maggiori  interessi  del  debito  pubblico  al  netto  degli  effetti
derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014
e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri
di cui agli articoli 1, comma 12, e  8,  pari  complessivamente  a  7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni  di
euro dal 2015 al 2017, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
e 6,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a  2  milioni  di  euro
annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al  medesimo
Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per l'anno 2015, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    b) quanto a 559,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1,  2,
3 e 5; 
    c) quanto a 570,45 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  gli  importi  indicati
nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono  esclusi
gli stanziamenti iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella  missione  «
Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi  al  Fondo
per lo sviluppo e la coesione e quelli  relativi  alla  realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo  svolgimento  del  grande
evento Expo Milano 2015; 
  c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,  quanto  a  699.000
euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a  4.901.000  euro  per  l'anno  2014  e  a
15.515.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000  euro
per   l'anno   2014,   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
  c-quater)  quanto  a  17,35  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione  delle  risorse  di
parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla  tabella  C  allegata
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  c-quinquies)  quanto  a  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa  alle  indennita'  di  cui  all'articolo  171,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni; 
  c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  35,8
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). )) 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). ((
Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di  euro  per
l'anno  2014,  di  cui  all'Allegato  1,  e'   accantonato   e   reso
indisponibile con le modalita' di cui alla lettera  c)  del  medesimo
comma 3. )) In base agli esiti  del  monitoraggio,  con  decreti  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede    al
disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie  per
assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b). 
  5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  delle
successive  riduzioni  e'  autorizzato  ad  accantonare   e   rendere
indisponibilile (( somme di cui al comma  4.  ))  Le  amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a  missioni
diverse,   tra   gli   accantonamenti   interessati,   nel   rispetto
dell'invarianza sui  saldi  di  finanza  pubblica,  entro  30  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. Resta precluso  l'utilizzo  degli  accantonamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. 
  6. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3, sono  annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni  centrali  dello
Stato non possono proporre  rimodulazioni  che  comportino  riduzioni
degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo  5  ))
del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto. 
  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre
2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto. 
  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni  indicato  nella
Relazione presentata al Parlamento, ai  sensi  dell'articolo  10-bis,
comma  6,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196,   il   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio
dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto. 
  10. Qualora dal predetto monitoraggio,  tenuto  anche  conto  degli
andamenti  di  finanza  pubblica,  emerga  il  rischio  del   mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati  nel  documento
di economia  e  finanza  2013  e  suoi  eventuali  aggiornamenti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione  da
inviare  al  Parlamento  o  da  allegare  comunque   alla   nota   di
aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio
decreto la rimodulazione  per  gli  anni  2013  e  2014  delle  spese
autorizzate dal presente decreto,  ovvero  l'applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del  decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  o  l'adozione  di  provvedimenti  correttivi
urgenti. 
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per  i  pagamenti  previsti
dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1  e  dall'articolo
3, comma  1,  come  risultanti  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma
precedente,  possono  essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad  incremento  ))
di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-bis, comma
          6, della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del  Documento  di
          economia e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento  del  DEF
          contiene: 
              a)   l'eventuale    aggiornamento    degli    obiettivi
          programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  e),
          al fine di stabilire  una  diversa  articolazione  di  tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10,  comma
          2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante periodo di riferimento; 
              b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
          settore statale; 
              c)  le  osservazioni  e  le   eventuali   modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'articolo 9, comma 1; 
              d) in coerenza con gli obiettivi  di  cui  all'articolo
          10,  comma  2,  lettera  e),  e  con   i   loro   eventuali
          aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
          e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da  applicare
          nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal  Patto
          di stabilita' interno, nonche' il contenuto  del  Patto  di
          convergenza e le misure atte a realizzare  il  percorso  di
          convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
          42 del 2009, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge. 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo
          5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma  2,  lettera
          e), della presente legge. Entro il medesimo termine del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
          Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi  di
          eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
          all'articolo 10, comma 2, lettera e),  ovvero  in  caso  di
          scostamenti rilevanti degli andamenti di  finanza  pubblica
          rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
          interventi   correttivi,   trasmette   una   relazione   al
          Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
          ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
          che si prevede di adottare. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.". 
              Si riporta il testo vigente del'articolo 21,  comma  5,
          lettera b), della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del  Documento  di
          economia e finanza) - 1.-4. (Omissis). 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              La legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: "Rinnovo  della
          L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle  imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria". 
              Si riporta estratto del testo vigente dalla  tabella  C
          allegata alla legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  relativa
          all'autorizzazione di spesa di cui alla legge  25  febbraio
          1987, n. 67: 
              "Tabella C 
              STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
          LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA  LEGGE
          DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati  con
          note di variazioni) 
              (migliaia di euro) 
                
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
                
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  171  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18: 
              "Art. 171. (Indennita' di  servizio  all'estero)  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A ; 
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
              a) del costo della vita, desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
              b)  degli  oneri  connessi  con  la  vita   all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
              c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  47,  secondo
          comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222: 
              "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far  tempo  dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica . 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse . 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          10 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 111 de1 2011: 
              "12. In presenza di  uno  scostamento  rilevante  dagli
          obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento  di
          economia e  finanza  e  da  eventuali  aggiornamenti,  come
          approvati  dalle  relative  risoluzioni  parlamentari,   il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con
          proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
          limitazione  all'assunzione   di   impegni   di   spesa   o
          all'emissione di titoli di pagamento a carico del  bilancio
          dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
          uniforme rispetto a tutte le  dotazioni  di  bilancio,  con
          esclusione delle cosiddette  spese  obbligatorie  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del  presente
          comma ovvero nel caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
          obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,  con
          le   modalita'   previste   dal   citato   primo    periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura  del  30  per  cento.  Contestualmente   alla   loro
          adozione, i decreti di cui  al  comma  39  dell'articolo  3
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite
          relazioni, sono trasmessi alle Camere.".