Art. 3 1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del d.p.r. 09 maggio 2003, n. 156. 2. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate. 3. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.