Art. 4 
 
  1. Il Ministero dello Sviluppo Economico  si  riserva  la  verifica
della permanenza dei requisiti di cui  alla  presente  autorizzazione
disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo  continui
a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato  anche  a
mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati. 
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei  requisiti,  deve  essere
tempestivamente comunicata al Ministero  dello  sviluppo  economico -
Dipartimento per l'Impresa  e  l'Internazionalizzazione  -  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica - Divisione XIV. 
  3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a  seguito  dei
previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di  uno  solo
dei requisiti  prescritti,  quali  il  mantenimento  delle  capacita'
tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la  revoca
della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se  le  non
conformita' rilevate sono sanabili in tempi  brevi  ovvero  non  sono
particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione
per un periodo non superiore a sei mesi. 
  4. Tutti gli atti  relativi  alla  attivita'  di  valutazione,  ivi
comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova,  devono  essere
conservati per almeno dieci anni.