Art. 3 
 
  1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta  dall'Organismo
di valutazione con personale e mezzi strumentali propri,  secondo  le
forme, modalita' e procedure  previste  dalla  direttiva  89/106/CEE.
L'eventuale  affidamento  a  terzi  dello  svolgimento   di   singole
attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art.  6  del  d.p.r.  9
maggio 2003, n. 156. 
  2. Gli oneri per il rilascio  ed  il  mantenimento  della  presente
autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e  sono
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  3. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione  invia  alla  Direzione
Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via  Sallustiana,  53 -  00187
Roma, su supporto informatico, copia integrale  delle  certificazioni
rilasciate. 
  4. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia  all'indirizzo  sopra
riportato una  relazione  sull'attivita'  svolta  con  evidenziazione
anche di eventuali partecipazioni ad  attivita'  di  studio,  sia  in
ambito nazionale che comunitario.