Art. 2 1. Al fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalita' telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. 2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attivita' dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull'andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticita' ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto previa registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2013 Il Ministro: Fornero Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 213