Art. 2 
 
  1. Al fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi
dai  patronati,  in  attesa  della  rivisitazione  finalizzata   alla
valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate
nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10  ottobre  2008,
n. 193, a decorrere dal 1° gennaio  2013,  in  via  sperimentale,  il
punteggio pari a 0,25 previsto dall'art. 1, comma 14, della legge  24
dicembre 2012, n. 228 e' riconosciuto anche per le  prestazioni  e  i
servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui
costituisce parte integrante,  relativi  ad  interventi  avviati  con
modalita' telematiche e definiti con esito positivo,  sulla  base  di
apposito  elenco  nominativo  rilasciato  alle  sedi  centrali  degli
istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni
previdenziali e assicurative. 
  2. Tale punteggio non rileva ai  fini  del  computo  del  punteggio
minimo previsto per l'attivita' dall'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193. 
  3. Con apposita relazione trimestrale gli enti  pubblici  erogatori
delle   prestazioni   previdenziali   e   assicurative    riferiscono
sull'andamento  della  fase  sperimentale  segnalando  le   eventuali
criticita' ai fini dell'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  da
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  Il presente decreto previa registrazione  della  Corte  dei  conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 7, foglio n. 213