Art. 3. 1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario. 2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge di stabilita', il Ministro provvedera' a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.