(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa,  in  caso  di
assenza o impedimento del Ministro,  anche  agli  atti  espressamente
esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano  carattere
di  assoluta  urgenza  e  improrogabilita'  e  non  siano  per  legge
riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 
    2. Il Ministro puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi nelle materie  delegate  e  rispondere  alle  interrogazioni
parlamentari scritte ed orali. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione. 
      Roma, 31 maggio 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni