(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Sono riservati alla firma  del  ministro  gli  atti  normativi
adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli  altri
atti indicati nell'art. 4, comma 1,  lettere  b),  con  le  modalita'
decreto legislativo di cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
    2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
    3. Il Vice Ministro  allo  sviluppo  economico,  per  le  materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del  Consigliere  diplomatico
del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   24-quinquies,   del
decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.