Art. 4. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b), con le modalita' di decreto legislativo cui al comma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice ministro. 3. Il Vice ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.