IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 10 marzo 2009 presentata  dall'Impresa  Devgen
NV, con sede legale in Technologiepark 30  -  B-9052  Gent  (Belgio),
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato CPD20-500 G/L SC contenente la sostanza attiva iprodione; 
  Viste le convenzioni del 1 settembre e 23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2016  in  attuazione  della  direttiva
2003/31/EC della Commissione del 11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2011 che modifica l'estensione  di
utilizzo della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  in  attuazione  della  direttiva
2010/58/UE della Commissione del 12 agosto 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata  dall'Impresa  Devgen
NV  a  sostegno   dell'istanza   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Sentita  la  Commissione  Consultiva  dei   Prodotti   Fitosanitari
(CCPF) secondo le modalita' descritte nella  procedura  di  cui  alla
riunione plenaria del 16 gennaio 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2012 prot. 42618 con
la quale e' stata richiesta la documentazione ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata  data  del  19  dicembre
2012; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2013 da cui  risulta  che
l'Impresa  Devgen  NV  ha  presentato  la  documentazione   richiesta
dall'Ufficio, chiedendo  nel  contempo  la  variazione  del  nome  da
CPD20-500 G/L SC a DEVGUARD 500 SC. 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto DEVGUARD  500  SC  fino  al  31
ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva
iprodione; 
  Visto il decreto del Ministero della Salute del 28  settembre  2012
di  rideterminazione  delle  tariffe   relative   all'immissione   in
commercio dei prodotti fitosanitari  a  copertura  delle  prestazioni
sostenute e rese a richiesta,  in  attuazione  del  Regolamento  (CE)
1107/2009. 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Devgen NV, con sede legale in Technologiepark 30 - B-9052
Gent (Belgio), e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato DEVGUARD 500 SC con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 ottobre 2016, data di scadenza dell'iscrizione  della  sostanza
attiva iprodione nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20-25. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa SIPCAM SPA, Salerano Sul Lambro - (LO) ed  importato  in
confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Imprese
estera DOGAL AS - Beykoz, Istanbul (Turchia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14630. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello