Art. 2 
 
  Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a  totale  carico  del
Servizio Sanitario Nazionale per l'induzione  medica  dell'espulsione
del materiale abortivo dopo aborto spontaneo  del  I  trimestre,  nel
rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato  1  che  fa
parte integrante della presente determinazione.