Art. 2 1. La suddetta equipollenza e' possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale): 1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/19; 2) un minimo di 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/07; 3) almeno 12 CFU a scelta tra i settori scientifico-disciplinari BIO/16, BIO/17, MED/04, MED/42 e MED/49. I CFU acquisiti ai punti 2) e 3) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1). 2. E' compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2013 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 103