Art. 2 
 
  1. La suddetta equipollenza e' possibile solo nei casi  in  cui  il
soggetto richiedente  abbia  conseguito  complessivamente  nella  sua
carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale): 
    1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a
BIO/19; 
    2) un minimo di 18 CFU nei  settori  scientifico-disciplinari  da
BIO/01 a BIO/07; 
    3) almeno 12 CFU a scelta tra i settori  scientifico-disciplinari
BIO/16, BIO/17, MED/04, MED/42 e MED/49. 
  I CFU acquisiti ai punti 2) e 3) possono essere compresi tra quelli
previsti al punto 1). 
  2.  E'   compito   dell'Ateneo   che   ha   conferito   la   laurea
specialistica/magistrale  rilasciare,  a  chi  ne  fa  richiesta,  un
certificato  attestante  che  il  titolo  posseduto  ha  i  requisiti
curriculari sopracitati, da allegare alle domande  di  partecipazione
ai    concorsi    insieme    con    il    certificato    di    laurea
specialistica/magistrale. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2013 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                   Profumo            
    Il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione 
           Patroni Griffi 

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 103