Art. 10 
 
 
           Partecipazione alle attivita' della piattaforma 
 
  1. I membri dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 e dei gruppi di
lavoro tematici di cui  all'art.  7  svolgono  la  propria  attivita'
nell'ambito della piattaforma nazionale per la riduzione del  rischio
da disastri a titolo gratuito. Gli eventuali  oneri  derivanti  dalla
partecipazione alle riunioni sono a carico delle  amministrazioni  di
appartenenza. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 aprile 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 306