Art. 10 Partecipazione alle attivita' della piattaforma 1. I membri dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 e dei gruppi di lavoro tematici di cui all'art. 7 svolgono la propria attivita' nell'ambito della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri a titolo gratuito. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2013 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 306