Art. 3 Composizione 1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentativita' degli interessi nazionali e delle istanze territoriali, la piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri e' cosi' composta: a) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile; b) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali; c) Ministero degli affari esteri; d) Ministero dell'interno; e) Ministero della difesa; f) Ministero dell'economia e finanze; g) Ministero dello sviluppo economico; h) Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; i) Ministero delle infrastrutture e trasporti; j) Ministero della salute; k) Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; l) le regioni i cui rappresentanti sono nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; m) Unione delle province italiane (UPI); n) Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); o) Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile individua con propri provvedimenti, anche nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, le ulteriori strutture che, sulla base delle tematiche affrontate e di specifiche necessita', partecipano alla piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.