Art. 3 
 
 
                            Composizione 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  un'adeguata  rappresentativita'  degli
interessi nazionali e  delle  istanze  territoriali,  la  piattaforma
nazionale per la riduzione del rischio da disastri e' cosi' composta: 
  a)  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  della
protezione civile; 
  b) Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per  gli
affari regionali; 
  c) Ministero degli affari esteri; 
  d) Ministero dell'interno; 
  e) Ministero della difesa; 
  f) Ministero dell'economia e finanze; 
  g) Ministero dello sviluppo economico; 
  h) Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; 
  i) Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
  j) Ministero della salute; 
  k) Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; 
  l) le regioni i cui rappresentanti sono nominati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  m) Unione delle province italiane (UPI); 
  n) Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 
  o) Consulta  nazionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di
protezione civile. 
  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile  individua  con
propri provvedimenti, anche nell'ambito del Servizio nazionale  della
Protezione Civile, le  ulteriori  strutture  che,  sulla  base  delle
tematiche affrontate e di  specifiche  necessita',  partecipano  alla
piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.