Art. 5 
 
 
                Comitato di indirizzo e coordinamento 
 
  1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento costituisce l'organo di
direzione strategica della piattaforma nazionale per la riduzione del
rischio  da  disastri,  nel  cui  ambito  garantisce  una   sinergica
collaborazione   tra   le   componenti   politica,   scientifica    e
socio-culturale. 
  2. Al Comitato di indirizzo e coordinamento partecipano  i  vertici
delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  3,  o  loro  delegati  con
autonomia decisionale. La composizione  del  Comitato  garantisce  la
paritaria rappresentativita' tra le  amministrazioni  centrali  dello
Stato e quelle periferiche. Le province ed i  comuni  italiani,  sono
rappresentati dai referenti di  UPI  ed  ANCI,  muniti  di  autonomia
decisionale.  La   Consulta   nazionale   delle   organizzazioni   di
volontariato di protezione civile e'  rappresentata  a  mezzo  di  un
proprio delegato munito di autonomia decisionale. 
  3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce almeno  una
volta  l'anno,  su  convocazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile che ne  dirige  e  ne  coordina  i  lavori,  ed  ha
facolta' di convocare ulteriori riunioni straordinarie. 
  4. Nell'ambito della riunione ordinaria  annuale,  il  Comitato  di
indirizzo e coordinamento provvede a: 
  a) verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso; 
  b) identificare gli obiettivi strategici per l'anno successivo; 
  c) definire le linee guida per il funzionamento a  breve,  medio  e
lungo termine dei gruppi di lavoro tematici; 
  d) approvare le attivita'  dei  gruppi  di  lavoro  tematici  e  la
documentazione da essi prodotta.