Art. 5 Comitato di indirizzo e coordinamento 1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento costituisce l'organo di direzione strategica della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, nel cui ambito garantisce una sinergica collaborazione tra le componenti politica, scientifica e socio-culturale. 2. Al Comitato di indirizzo e coordinamento partecipano i vertici delle amministrazioni di cui all'art. 3, o loro delegati con autonomia decisionale. La composizione del Comitato garantisce la paritaria rappresentativita' tra le amministrazioni centrali dello Stato e quelle periferiche. Le province ed i comuni italiani, sono rappresentati dai referenti di UPI ed ANCI, muniti di autonomia decisionale. La Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e' rappresentata a mezzo di un proprio delegato munito di autonomia decisionale. 3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne dirige e ne coordina i lavori, ed ha facolta' di convocare ulteriori riunioni straordinarie. 4. Nell'ambito della riunione ordinaria annuale, il Comitato di indirizzo e coordinamento provvede a: a) verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso; b) identificare gli obiettivi strategici per l'anno successivo; c) definire le linee guida per il funzionamento a breve, medio e lungo termine dei gruppi di lavoro tematici; d) approvare le attivita' dei gruppi di lavoro tematici e la documentazione da essi prodotta.