Art. 7 
 
 
                      Gruppi di lavoro tematici 
 
  1. I gruppi di lavoro tematici costituiscono la  sede  tecnica  del
dialogo e della collaborazione tra le varie strutture di cui all'art.
3. 
  2. I gruppi di lavoro tematici sono istituiti, modificati o sciolti
con provvedimento del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
che, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento,  ne  definisce
la composizione e l'eventuale articolazione in sottogruppi,  definiti
principalmente sulla base dei rischi. 
  3.  Ciascun  gruppo  di  lavoro  tematico  e'  coordinato   da   un
rappresentante del Dipartimento della  protezione  civile  o  di  una
delle altre strutture che ne  fanno  parte.  Tale  rappresentante  e'
membro del Comitato esecutivo. 
  4. Le modalita' di funzionamento dei gruppi di lavoro tematici sono
definite in seno al  Comitato  esecutivo.  Le  attivita'  svolte  dai
singoli  gruppi  sono  tra  loro   collegate,   anche   mediante   la
condivisione, in seno al Comitato esecutivo, delle informazioni e dei
documenti prodotti. 
  5. Nel rispetto delle  competenze,  i  gruppi  di  lavoro  tematici
garantiscono la ricognizione e la valutazione delle iniziative  volte
alla riduzione dei rischi sul territorio  nazionale,  definiscono  lo
stato dell'arte in merito alle diverse tipologie  di  rischio  ed  ai
principali strumenti di mitigazione, individuano eventuali carenze  e
propongono l'introduzione di nuove pratiche. A tale scopo,  i  gruppi
di  lavoro  predispongono  delle  schede  sintetiche  inerenti   alle
attivita' ritenute di maggiore efficacia nell'ottica della  riduzione
del rischio dei disastri.