Art. 7 Gruppi di lavoro tematici 1. I gruppi di lavoro tematici costituiscono la sede tecnica del dialogo e della collaborazione tra le varie strutture di cui all'art. 3. 2. I gruppi di lavoro tematici sono istituiti, modificati o sciolti con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile che, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento, ne definisce la composizione e l'eventuale articolazione in sottogruppi, definiti principalmente sulla base dei rischi. 3. Ciascun gruppo di lavoro tematico e' coordinato da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile o di una delle altre strutture che ne fanno parte. Tale rappresentante e' membro del Comitato esecutivo. 4. Le modalita' di funzionamento dei gruppi di lavoro tematici sono definite in seno al Comitato esecutivo. Le attivita' svolte dai singoli gruppi sono tra loro collegate, anche mediante la condivisione, in seno al Comitato esecutivo, delle informazioni e dei documenti prodotti. 5. Nel rispetto delle competenze, i gruppi di lavoro tematici garantiscono la ricognizione e la valutazione delle iniziative volte alla riduzione dei rischi sul territorio nazionale, definiscono lo stato dell'arte in merito alle diverse tipologie di rischio ed ai principali strumenti di mitigazione, individuano eventuali carenze e propongono l'introduzione di nuove pratiche. A tale scopo, i gruppi di lavoro predispongono delle schede sintetiche inerenti alle attivita' ritenute di maggiore efficacia nell'ottica della riduzione del rischio dei disastri.