Art. 8 
 
 
                 Funzioni del Capo del Dipartimento 
                       della protezione civile 
 
  1. Al fine di conseguire un'uniformita' di indirizzo e  di  azione,
il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  con   propri
provvedimenti: 
  a) determina  gli  obiettivi  tecnico-operativi  della  piattaforma
nazionale per la riduzione del rischio da disastri, sulla base  delle
intese e degli orientamenti emersi in seno al Comitato di indirizzo e
coordinamento; 
  b) istituisce, modifica o sopprime i  gruppi  di  lavoro  tematici,
avendo riguardo alle seguenti priorita': 
  analisi e mappatura dei rischi, anche con  riferimento  ai  sistemi
cartografici in uso ed alla evoluzione dei prodotti informatici; 
  sistemi di monitoraggio, allertamento ed ottimizzazione dei  metodi
di condivisione delle informazioni col sistema nazionale; 
  normativa; 
  pianificazione ed  organizzazione  dei  sistemi  di  risposta  alle
emergenze   anche   a   fronte   delle   previste   fasi    operative
dell'allertamento (pre-allerta, attenzione, pre-allarme, allarme); 
  formazione e comunicazione; 
  finanziamento delle calamita' e sistema delle assicurazioni; 
  interventi strutturali per la mitigazione del rischio; 
  c) definisce i compiti dei gruppi di lavoro tematici e la  relativa
composizione; 
  d) sentite le strutture di provenienza,  nomina  i  componenti  dei
gruppi di lavoro tematici; 
  e) nomina i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile
nei diversi gruppi di lavoro tematici; 
  f) identifica, nell'ambito del personale di cui ai punti d) ed  e),
il coordinatore del Comitato esecutivo ed i coordinatori dei  diversi
gruppi di lavoro tematici. 
  2. Ciascuna delle strutture  di  cui  all'art.  3,  per  quanto  di
propria  competenza  e  ad  integrazione  di  quanto  previsto  dalle
connesse procedure, assicura il conseguimento delle finalita' di  cui
alla presente direttiva.