Art. 8 Funzioni del Capo del Dipartimento della protezione civile 1. Al fine di conseguire un'uniformita' di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propri provvedimenti: a) determina gli obiettivi tecnico-operativi della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, sulla base delle intese e degli orientamenti emersi in seno al Comitato di indirizzo e coordinamento; b) istituisce, modifica o sopprime i gruppi di lavoro tematici, avendo riguardo alle seguenti priorita': analisi e mappatura dei rischi, anche con riferimento ai sistemi cartografici in uso ed alla evoluzione dei prodotti informatici; sistemi di monitoraggio, allertamento ed ottimizzazione dei metodi di condivisione delle informazioni col sistema nazionale; normativa; pianificazione ed organizzazione dei sistemi di risposta alle emergenze anche a fronte delle previste fasi operative dell'allertamento (pre-allerta, attenzione, pre-allarme, allarme); formazione e comunicazione; finanziamento delle calamita' e sistema delle assicurazioni; interventi strutturali per la mitigazione del rischio; c) definisce i compiti dei gruppi di lavoro tematici e la relativa composizione; d) sentite le strutture di provenienza, nomina i componenti dei gruppi di lavoro tematici; e) nomina i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nei diversi gruppi di lavoro tematici; f) identifica, nell'ambito del personale di cui ai punti d) ed e), il coordinatore del Comitato esecutivo ed i coordinatori dei diversi gruppi di lavoro tematici. 2. Ciascuna delle strutture di cui all'art. 3, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle connesse procedure, assicura il conseguimento delle finalita' di cui alla presente direttiva.