Art. 2 
 
  1. I criteri e le modalita' per l'effettuazione del deposito di cui
all'art. 1 sono fissati con decreto  del  Direttore  della  Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi, da pubblicarsi nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.