Art. 6 
 
 
              Procedura per l'ammissione al contributo 
 
  1. Le domande pervenute sono istruite dal  Ministero  nel  rispetto
dell'ordine   cronologico   di   arrivo,    entro    trenta    giorni
dall'acquisizione della domanda stessa. 
  2.  Nel  corso  dell'istruttoria  il  Ministero  potra'  richiedere
informazioni e/o integrazioni che dovranno essere  fornite  entro  30
giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC)  con  cui
e'  stata  richiesta  l'integrazione.   La   mancata   o   incompleta
presentazione degli elementi richiesti entro tale termine dalla  data
della PEC di cui  al  presente  comma,  comporta  l'esclusione  della
domanda. 
  3. L'attivita' istruttoria e' diretta: 
    a)  a  verificare  la  sussistenza   e   la   completezza   della
documentazione  presentata  dai  proponenti,   la   sussistenza   dei
requisiti  soggettivi  e   di   tutte   le   condizioni   poste   per
l'ammissibilita' del progetto al contributo; 
    b) valutare le spese ammissibili e non  ammissibili,  individuate
con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 5. 
  4. Successivamente alla valutazione di cui al comma 3, lettere a) e
b), i progetti rispondenti ai requisiti e  che  prevedano  una  spesa
ammissibile non inferiore a 100.000 euro e non  superiore  a  600.000
euro sono  inoltrati  alla  Commissione  di  valutazione  di  cui  al
successivo art. 7.