Art. 6 Procedura per l'ammissione al contributo 1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda stessa. 2. Nel corso dell'istruttoria il Ministero potra' richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC) con cui e' stata richiesta l'integrazione. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro tale termine dalla data della PEC di cui al presente comma, comporta l'esclusione della domanda. 3. L'attivita' istruttoria e' diretta: a) a verificare la sussistenza e la completezza della documentazione presentata dai proponenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilita' del progetto al contributo; b) valutare le spese ammissibili e non ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 5. 4. Successivamente alla valutazione di cui al comma 3, lettere a) e b), i progetti rispondenti ai requisiti e che prevedano una spesa ammissibile non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 600.000 euro sono inoltrati alla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.