Art. 7 Commissione di valutazione 1. E' istituita presso la Direzione generale per le politiche per l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), i cui componenti sono nominati con decreto direttoriale. La Commissione, e' composta da tre dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e si dota di procedure organizzative interne. 2. La Commissione esamina i progetti e attribuisce a ciascun progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile e' determinato con decreto direttoriale, da pubblicarsi contestualmente al decreto Direttoriale di cui all'art. 5, tenendo conto dei seguenti parametri: a) progetti orientati in uno dei Paesi/Aree indicati come prioritari dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione; b) progetti realizzati in collaborazione con omologhi soggetti esteri; c) progetti che prevedano iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell'imprenditoria femminile e delle start up; d) utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella realizzazione dell'attivita' promozionale; e) validita' tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero; coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi; f) congruita' e coerenza dei costi rispetto all'attivita' prevista; g) progetti che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell'Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all'estero. 3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i progetti che raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto direttoriale di cui all'art. 5. 4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.