Art. 7 
 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. E' istituita presso la Direzione generale per le  politiche  per
l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione
di valutazione  (di  seguito  Commissione),  i  cui  componenti  sono
nominati con decreto direttoriale. La Commissione, e' composta da tre
dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e  si  dota
di procedure organizzative interne. 
  2. La Commissione  esamina  i  progetti  e  attribuisce  a  ciascun
progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile e'  determinato  con
decreto  direttoriale,  da  pubblicarsi  contestualmente  al  decreto
Direttoriale di cui all'art. 5, tenendo conto dei seguenti parametri: 
    a)  progetti  orientati  in  uno  dei  Paesi/Aree  indicati  come
prioritari dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione; 
    b) progetti realizzati in collaborazione  con  omologhi  soggetti
esteri; 
    c) progetti che prevedano iniziative promozionali a beneficio dei
giovani imprenditori, dell'imprenditoria femminile e delle start up; 
    d)   utilizzo   delle   nuove   tecnologie   informatiche   nella
realizzazione dell'attivita' promozionale; 
    e)  validita'  tecnico-economica  del  progetto  in  termini   di
promozione e  di  inserimento  sul  mercato  estero;  coerenza  degli
strumenti scelti con le produzioni  da  promuovere,  il  contesto  di
intervento e gli obiettivi; 
    f)  congruita'  e  coerenza  dei  costi  rispetto   all'attivita'
prevista; 
    g)  progetti  che  prevedano   il   coinvolgimento/collaborazione
dell'Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all'estero. 
  3.  Sono  ammessi  a  contributo  esclusivamente  i  progetti   che
raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto  direttoriale
di cui all'art. 5. 
  4. A  conclusione  della  fase  istruttoria  e  di  valutazione  il
Ministero comunica l'esito  della  domanda  presentata.  In  caso  di
accoglimento della domanda e approvazione del relativo  progetto,  la
liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di
spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita  dalle
risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.