Art. 8 
 
 
            Procedura per la liquidazione del contributo 
 
  1. I  richiedenti  ammessi  al  beneficio  dovranno  presentare  la
rendicontazione di spesa  del  progetto  promozionale  realizzato  al
Ministero dello  sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  le
politiche di internazionalizzazione e la promozione  degli  scambi  -
Divisione VIII, viale Boston, 25 - 00144 Roma, sulla base dei termini
e dei modelli approvati con decreto direttoriale di cui all'art. 5. 
  2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione  del  contributo
esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del  70  per
cento dell'importo approvato. 
  3. Nell'esame del rendiconto il  Ministero  valuta  la  conformita'
dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato,  raffronta  le
spese  rendicontate  rispetto  a  quelle  approvate  e  chiede,   ove
necessario, eventuali elementi di approfondimento; 
  4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono
essere: 
    a) previste nel piano finanziario presentato e approvato; 
    b)  identificabili,  controllabili  e  attestate   da   documenti
giustificativi; le fatture devono essere regolarmente quietanzate. 
  5. E' ammesso per  ciascuna  voce  di  costo  uno  scostamento  tra
l'importo  preventivato  e  quello   effettivamente   sostenuto   non
superiore al 20% sempreche' trovi compensazione in altre voci,  fermo
restando l'importo complessivamente approvato  a  preventivo  nonche'
eventuali limiti previsti dal DDG di cui all'art.  5  per  specifiche
tipologie di spesa. 
  6. L'erogazione  del  contributo  avverra'  in  un'unica  soluzione
tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di  contabilita'
generale dello Stato.