Art. 3 1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione; g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali; i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2013 Il Ministro: Mauro Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013 Registro n. 4, Difesa, foglio n. 169