IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 4  dicembre  2012  dall'impresa
Agrichem  B.V.,  con  sede  legale  in  Koopvaardijweg  9,  4900   AG
Oosterhout, NL, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del   prodotto   fitosanitario   denominato   «Conqueror»,
contenete le sostanze attive phenmedipham, desmedipham, ethofumesate,
uguale al prodotto di riferimento denominato Dimet  Trio,  registrato
al n. 9841 con D.D. in data 30 novembre 1998; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa Agrichem B.V.
ha comunicato di voler sostituire il prodotto  di  riferimento  sopra
citato con il prodotto fitosanitario «Beta Team»,  registrato  al  n.
15352 in data 28 gennaio 2013; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento «Beta Team», registrato al n. 15352; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il decreto del 5 giugno 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della  direttiva
2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002; 
  Visto il decreto del 18 aprile 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva fenmedifam nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della  direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Visto il decreto del 18 aprile 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva desmedipham nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della  direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  le  sostanze  attive  in
questione ora  sono  considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto (UE) n. 823/2012 della  Commissione  del  14  settembre  2012
recante deroga al regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  per
quanto riguarda le  date  di  scadenza  dell'approvazione  di  alcune
sostanze attive tra cui l'etofumesate per  la  quale  il  periodo  di
approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per le sostanza attive in questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  luglio
2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2016, l'impresa Agrichem B.V., con sede legale in  Koopvaardijweg  9,
4900 AG Oosterhout, NL, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato CONQUEROR  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle imprese estere: 
  Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4900 CV, Oosterhout, NL; 
  UPL-Sandbach, Cheshire - CW113QQ (Gran Bretagna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12305. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello