IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 17 giugno 2011 e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima del 10  gennaio  2012,  presentata  dall'impresa  Irvita
Plant Protection NV, con sede legale in POB 403  -  Curacao  (Antille
Olandesi),  rappresentata  in  Italia  dall'impresa  Makhteshim  Agan
Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo),  via  Zanica  n.
19, diretta ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario
denominato «Custodia» contenente le sostanze  attive  azoxystrobin  e
tebuconazolo; 
  Viste la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il  Ministero  della
salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della  sostanza
attiva azoxystorbin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 1° luglio 2008 in  attuazione  della  direttiva
98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998; 
  Visto il decreto del 31 luglio  2007  di  modifica  della  scadenza
d'inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'allegato I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31  dicembre  2011
in attuazione della direttiva 2007/21/CE  della  Commissione  del  10
aprile 2007; 
  Visto il decreto del 18 marzo 2011 di rinnovo dell'inclusione della
sostanza attiva azoxystorbin, nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2021 in  attuazione  della
direttiva 2010/55/UE della Commissione del 20 agosto 2010; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   703/2011   della
Commissione del 20 luglio 2011 recante  approvazione  della  sostanza
attiva azoxystorbin, a norma del regolamento (CE)  n.  1107/2009  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato  dei  prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  l'allegato   al
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  le  sostanze  attive  in
questione sono  ora  considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'impresa  Irvita
Plant Protection NV a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro  6
e 12 mesi dalla sopra citata data del 4 febbraio 2013; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 febbraio 2013 da cui risulta che
l'impresa Irvita Plant Protection NV ha presentato la  documentazione
richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Custodia» fino al 31  dicembre
2021  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
azoxystorbin; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Irvita Plant Protection NV, con sede legale in POB 403  -
Curacao (Antille  Olandesi),  rappresentata  in  Italia  dall'impresa
Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio  (Bergamo),
via Zanica n.  19,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato CUSTODIA con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva azoxystorbin riportata  nell'allegato  al  regolamento  UE  n.
540/2011. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: l 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli  stabilimenti  della  impresa   estera:   Makhteshim
Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15232. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello