IL CONSIGLIO Visto l'art. 40, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi «Codice») che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi «CEL») da parte delle stazioni appaltanti; Visto l'art. 8, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi «Regolamento») per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita', i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore; Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell'attivita' di attestazione rilevano l'esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice; Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico; Visto l'art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d'ora innanzi «Autorita'»); Visto l'art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice; Considerato che l'art. 6-bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per le procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora innanzi «BDNCP»), istituita presso l'Autorita'; Vista la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale e' stata data attuazione alla previsione normativa di cui al predetto art. 6-bis del Codice; Considerato il notevole rallentamento nell'attivita' di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici; Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; Considerata l'esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere piu' trasparente il processo di gara; Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL; Delibera: Art. 1 L'impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera a), del Regolamento.