IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 40, comma 3, lettera b)  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006,  n.  163  (d'ora  innanzi  «Codice»)  che,  in  tema  di
qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  dispone  che  tra  i
requisiti tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi  «CEL»)  da
parte delle stazioni appaltanti; 
  Visto l'art. 8, comma 7, lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi «Regolamento»)
per il  quale  le  stazioni  appaltanti  inseriscono  nel  casellario
informatico,    secondo    le    modalita'    telematiche    previste
dall'Autorita', i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore; 
  Visto l'art. 83, comma 7,  del  Regolamento  ai  sensi  del  quale,
qualora le SOA nell'attivita' di attestazione rilevano l'esistenza di
CEL non presenti  nel  casellario  informatico,  provvedono  a  darne
comunicazione  alle  stazioni  appaltanti  e  all'Autorita'  per  gli
eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6,  comma  11,
del Codice; 
  Visto l'art. 83, comma 7,  del  Regolamento,  ultimo  periodo,  che
sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel
casellario informatico; 
  Visto l'art. 6, comma 11, del  Codice  in  tema  di  esercizio  del
potere  sanzionatorio  da  parte  dell'Autorita'  di  Vigilanza   sui
Contratti Pubblici (d'ora innanzi «Autorita'»); 
  Visto l'art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in  caso  di
inosservanza di  quanto  prescritto  al  comma  7,  si  applicano  le
sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice; 
  Considerato che l'art. 6-bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio
2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino  il
possesso dei requisiti di carattere  generale,  tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario per le  procedure  disciplinate  dal  Codice
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(d'ora innanzi «BDNCP»), istituita presso l'Autorita'; 
  Vista la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale  e'
stata data attuazione alla previsione normativa di  cui  al  predetto
art. 6-bis del Codice; 
  Considerato   il   notevole   rallentamento    nell'attivita'    di
attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per
via telematica con le conseguenti gravi  ripercussioni  sul  regolare
andamento del mercato dei contratti pubblici; 
  Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti
degli  obblighi  informativi  che  gli  operatori  economici   devono
sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici; 
  Considerata  l'esigenza  di   semplificazione   del   processo   di
partecipazione,  qualificazione  e   verifica   dei   requisiti   per
l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da  tutti  gli  attori
del  sistema,  di  ridurre  i  costi,  accelerare  e   rendere   piu'
trasparente il processo di gara; 
  Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in
ordine alla corretta emissione dei CEL; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  L'impresa  esecutrice   di   lavori   pubblici   interessata   alla
utilizzazione di CEL ai  fini  della  qualificazione,  deve  avanzare
apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante  ai
sensi dell'art. 8, comma 7, lettera a), del Regolamento.