Il MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare,  gli  articoli  335,  riguardante  la  nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°  giugno
2012, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2012; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente  la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'Albo  delle
imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il  provvedimento  dell'ISVAP,  3  novembre  2011,  n.  2939,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011,  con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo  degli  oneri
di gestione nella misura del 4,1  per  cento  da  dedursi  dai  premi
assicurativi   incassati   nell'esercizio   2012,   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  di   vigilanza   sull'attivita'   di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto  l'articolo  13  del  decreto-legge  6  luglio  2012  n.   95
convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e  in  particolare  il
comma 3 che prevede  il  mantenimento  dei  contributi  di  vigilanza
annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2013 nella misura e con  le  modalita'  di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2013,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 89  del  16  aprile
2013, che evidenzia spese di funzionamento per il 2013, pari  a  euro
64.406.295,22; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile  2013,  con  la  quale  l'IVASS
comunica che il Direttorio integrato  ha  individuato  il  fabbisogno
dell'Istituto  per  l'anno  2013,  relativamente  al  contributo   di
vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,
nell'importo  di  euro  39.237.957,10,  ha   reso   nota   la   stima
dell'ammontare dei premi incassati  nell'anno  2012  rispettivamente,
dalle imprese che esercitano  i  rami  dell'assicurazione  diretta  e
l'attivita' di sola riassicurazione  e  ha  proposto  di  determinare
l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2013, a carico
delle imprese di assicurazione  e  riassicurazione  nazionali,  delle
rappresentanze  di  imprese  di   assicurazione   e   riassicurazione
extraeuropee, che operano  nel  territorio  della  Repubblica,  nella
misura unica dello 0,40 per mille dei premi incassati  nell'esercizio
2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS,  ai
sensi dell'art. 335, commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di  assicurazione  nazionali  e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese  terzo  rispetto
all'Unione europea, che  operano  nel  territorio  della  Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze  di
imprese con sede  in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Unione  europea
operanti   nel   territorio   della   Repubblica,   che    esercitano
esclusivamente l'attivita' di  riassicurazione,  e'  stabilito  nella
misura unica dello 0,40 per mille dei premi incassati  nell'esercizio
2012 delle assicurazioni nei rami vita  e  nei  rami  danni,  di  cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche'  della
riassicurazione. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al presente decreto, i  premi  incassati  nell'esercizio  2012  dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati,  in  relazione  all'aliquota  fissata  con
provvedimento dell'ISVAP del 3 novembre  2011,  n.  2939,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011 in  misura  pari
al 4,1 per cento dei predetti premi.