Art. 10 Disposizioni finali 1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito dell'approvazione dei progetti presentati, potranno essere individuate - nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 - le modalita' di utilizzo delle eventuali risorse residue. Il presente decreto e' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali www.politicheagricole.gov.it. Roma, 28 giugno 2013 Il direttore generale ad interim Gatto