Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale della  pesca
marittima  e  dell'acquacoltura,  a  seguito  dell'approvazione   dei
progetti presentati, potranno essere individuate - nell'ambito  delle
attivita' di cui all'art. 1 del  decreto  ministeriale  19  settembre
2012 - le modalita' di utilizzo delle eventuali risorse residue. 
  Il presente decreto e'  inviato  all'Organo  di  Controllo  per  la
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali www.politicheagricole.gov.it. 
    Roma, 28 giugno 2013 
 
                                                Il direttore generale 
                                                     ad interim       
                                                        Gatto