Art. 2 Riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia 1. Le iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui alla lettera c) dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012, devono intendersi quali: a) attivita' dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione; b) formazione ed informazione della filiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore; c) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di integrazione di filiera; 2. Per il finanziamento dei progetti relativi alle iniziative previste dal presente articolo, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di euro 1.280.000,00. 3. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del comma i del presente articolo non potra' superare, a pena di inammissibilita', l'importo di Euro 350.000,00. 4. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo non potra' superare, a pena di inammissibilita', l'importo di Euro 580.000,00.