Art. 2 
 
Riduzione dei tempi procedurali e  delle  attivita'  documentali  nel
  quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei
  rapporti  fra   gli   operatori   del   settore   e   la   pubblica
  amministrazione, in  conformita'  ai  principi  della  legislazione
  vigente in materia 
 
  1. Le iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e
delle  attivita'  documentali  nel   quadro   della   semplificazione
amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del
settore e  la  pubblica  amministrazione,  di  cui  alla  lettera  c)
dell'art. 1  del  decreto  ministeriale  19  settembre  2012,  devono
intendersi quali: 
    a) attivita' dirette alla  semplificazione  degli  adempimenti  a
carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione; 
    b)  formazione  ed  informazione  della  filiera  in  materia  di
adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore; 
    c) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per
lo sviluppo di processi di integrazione di filiera; 
  2. Per il  finanziamento  dei  progetti  relativi  alle  iniziative
previste dal presente articolo, la disponibilita' finanziaria e' pari
alla complessiva somma di euro 1.280.000,00. 
  3. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative  di  cui
alle lett. a) e b) del comma  i  del  presente  articolo  non  potra'
superare, a pena di inammissibilita', l'importo di Euro 350.000,00. 
  4. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative  di  cui
alla lett. c) del comma 1 del presente articolo non potra'  superare,
a pena di inammissibilita', l'importo di Euro 580.000,00.