Art. 8 Criteri di valutazione dei progetti 1. Per ciascuna "iniziativa", la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, cosi' ripartito: - qualita' della proposta tecnica (massimo 70); - qualita' della proposta economica (massimo 30). 2. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualita' della proposta tecnica. 3. Per la valutazione della qualita' della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per la valutazione della qualita' della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori: - coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti); - definizione dettagliata, chiara e completa dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti); - congruita' dei costi prospettati (punteggio massimo 10 punti). 3. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare: - massima efficacia delle attivita' previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi; - innovativita' delle attivita' progettuali; - ricaduta territoriale delle stesse; - coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonche' delle normative comunitarie; - coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire; - competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti. 4. La Commissione conclude i propri lavori individuando per ogni "iniziativa", di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.