Art. 8 
 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
  1.  Per  ciascuna  "iniziativa",  la   Commissione   procede   alla
valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili  ai
sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di
seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di  100
punti, cosi' ripartito: 
    - qualita' della proposta tecnica (massimo 70); 
    - qualita' della proposta economica (massimo 30). 
  2. Si considerano non idonei i  progetti  che  non  raggiungono  un
punteggio minimo di 36/70  nella  valutazione  della  qualita'  della
proposta tecnica. 
  3. Per  la  valutazione  della  qualita'  della  proposta  tecnica,
l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata  sulla  base
dei criteri,  dei  relativi  sub-criteri  e  con  l'attribuzione  dei
relativi  punteggi  e  sub-punteggi,  come  indicati  nella  seguente
tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Per la valutazione  della  qualita'  della  proposta  economica,
l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata  sulla  base
di una valutazione dei seguenti indicatori: 
    - coerenza della  proposta  economica  con  la  proposta  tecnica
(punteggio massimo 10 punti); 
    - definizione dettagliata, chiara  e  completa  dei  costi  delle
singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti); 
    - congruita' dei costi prospettati (punteggio massimo 10 punti). 
  3. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione  deve  tener
conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera  pesca,  in
particolare: 
    -  massima  efficacia  delle  attivita'  previste  dai  progetti,
rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi; 
    - innovativita' delle attivita' progettuali; 
    - ricaduta territoriale delle stesse; 
    - coerenza delle  attivita'  progettuali  con  gli  obiettivi  di
sviluppo della Politica comune della pesca  nonche'  delle  normative
comunitarie; 
    - coerente ripartizione dei costi in relazione  ai  risultati  da
conseguire; 
    -  competenza  e  professionalita'  dei  soggetti  coinvolti  nei
progetti. 
  4. La Commissione conclude i propri lavori  individuando  per  ogni
"iniziativa", di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il progetto che
ha raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.