Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui al presente decreto  sara'  valida  fino
all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a  seguito
della registrazione da parte dell'Organismo  comunitario  o  decadra'
nel  momento  in  cui  gli  Organi  comunitari  dovessero  respingere
l'istanza di registrazione. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «BioAgriCert  S.r.l.»
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  3. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione,
«BioAgriCert S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.