Art. 5 
 
  1. «BioAgriCert S.r.l.» comunica con immediatezza, e  comunque  con
termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni  di
conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  «Piadina  Romagnola»
anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto. 
  2.  «BioAgriCert  S.r.l.»  immette  nel  sistema  informatico   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  tutti  gli
elementi   conoscitivi   di   carattere   tecnico    e    documentale
dell'attivita' certificativa. 
  3. «BioAgriCert S.r.l.» trasmettera' i dati  relativi  al  rilascio
delle attestazioni di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione
«Piadina Romagnola» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto,
ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di
tale richiesta, con cadenza annuale.