Art. 5 1. «BioAgriCert S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. «BioAgriCert S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. «BioAgriCert S.r.l.» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.