Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai
commi 3 e 4, le imprese: 
    a) di micro e piccola dimensione, ai sensi  di  quanto  stabilito
nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
18 aprile 2005 citato nelle premesse; 
    b) gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui
all'art. 14, purche' la data di  costituzione  dell'impresa  non  sia
successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte  al  Registro
delle imprese; 
    c) che svolgono la propria attivita', ai sensi di quanto previsto
ai commi 5 e 6, all'interno della ZFU; 
    d) che si  trovano  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
diritti, che non sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a
procedure concorsuali. 
  2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
soggetti che si trovano in una o piu'  delle  condizioni  individuate
dall'art. 1 del Regolamento (CE) n.  1998/2006.  In  particolare,  le
agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: 
    a) a imprese attive nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura
che rientrano nel campo  di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.
104/2000 del Consiglio; 
    b) a imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  dei
prodotti  agricoli  di  cui   all'allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    c) per lo  svolgimento  di  attivita'  connesse  all'esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente  collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di  una  rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse  con  l'attivita'
d'esportazione; 
    d) per gli interventi condizionati all'impiego  preferenziale  di
prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 
    e)  a  imprese  attive  nel  settore  carboniero  ai  sensi   del
Regolamento (CE) n. 1407/2002; 
    f)  a  imprese  in  difficolta'  ai  sensi   degli   Orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. 
  3. I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale di vantaggio
per l'imprenditoria giovanile e i  lavoratori  in  mobilita'  di  cui
all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  a
condizione che abbiano optato  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le
modalita' previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. 
  4. I soggetti che abbiano optato per il  regime  fiscale  agevolato
per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge  23
dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni,  possono
accedere alle agevolazioni di cui  al  presente  decreto  comunicando
all'Agenzia  delle  entrate  formale  rinuncia  al  predetto   regime
agevolato, con le modalita' previste dal provvedimento del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 
  5. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,  e'
necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un
ufficio  o  locale  destinato  all'attivita',  anche  amministrativa,
all'interno della ZFU. 
  6. Per i soggetti di cui al comma  1  che  svolgono  attivita'  non
sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5,  e'  necessario,
alternativamente, che: 
    a) presso l'ufficio o locale di cui  al  comma  5  sia  impiegato
almeno un lavoratore dipendente a  tempo  pieno  o  parziale  che  vi
svolga la totalita' delle ore; 
    b) realizzino almeno il 25% (venticinque  percento)  del  proprio
volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.