Art. 5 Zone Franche Urbane 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al comma 1-bis del medesimo art. 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, rappresentate dalle: a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia; b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma valutate «ammissibili» nella relazione istruttoria allegata alla medesima delibera; c) ZFU gia' individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri nazionali. 2. L'elenco delle ZFU di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.