Art. 2 Disposizioni generali 1. Il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale e' riportato in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Poste Italiane e affissa negli uffici postali e nei centri di distribuzione. La tabella e' allegata alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera. 2. Tutte le prestazioni a valore aggiunto o supplementari fornite da Poste Italiane in relazione ai servizi disciplinati nell'ambito delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale non devono comportare costi aggiuntivi a carico dell'onere del servizio postale universale. 3. Con riferimento ai prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, Poste Italiane puo' praticare riduzioni dei prezzi giustificate da costi evitati che non gravano sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 4. I prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, nonche' eventuali condizioni ad esse associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' e resi pubblici sul sito web di Poste Italiane.