Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni
generali di  servizio  per  l'espletamento  del  servizio  universale
postale e' riportato in un'apposita tabella pubblicata sul  sito  web
di Poste Italiane e affissa negli uffici  postali  e  nei  centri  di
distribuzione. La tabella e' allegata  alle  Condizioni  generali  di
servizio per l'espletamento del servizio universale  postale  di  cui
all'allegato A alla presente delibera. 
  2. Tutte le prestazioni a valore aggiunto o  supplementari  fornite
da Poste Italiane in relazione ai  servizi  disciplinati  nell'ambito
delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio
universale postale non devono comportare costi  aggiuntivi  a  carico
dell'onere del servizio postale universale. 
  3. Con riferimento ai prezzi  speciali  di  cui  all'art.  7  delle
Condizioni generali  di  servizio  per  l'espletamento  del  servizio
universale postale di cui all'Allegato A del presente  provvedimento,
Poste Italiane puo' praticare riduzioni dei  prezzi  giustificate  da
costi evitati che non gravano  sull'onere  del  servizio  universale,
dandone evidenza nella separazione contabile di cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 
  4. I prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di
servizio per l'espletamento del servizio universale  postale  di  cui
all'Allegato  A  del  presente   provvedimento,   nonche'   eventuali
condizioni ad esse associate, ed  ogni  loro  successiva  variazione,
sono comunicati all'Autorita' e resi pubblici sul sito web  di  Poste
Italiane.