(Allegato A-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                          Invii non ammessi 
 
    1. Non sono ammessi gli invii riconoscibili  come  potenzialmente
dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in  contrasto  con  le
disposizioni in vigore. 
    Non e' ammessa la spedizione di armi o di parti di esse. 
    2. Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli  invii
non ammessi sono consegnati agli Organi di polizia. 
    3. Il mittente risponde di tutti i danni,  diretti  o  indiretti,
causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.