(Allegato A-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                      Obbligo di assicurazione 
 
    Ai fini della spedizione di denaro contante, e altri  valori,  il
mittente e' tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando  il
relativo  valore  e  nel  rispetto,  ove  previsto,  delle  norme  di
sicurezza vigenti in materia.