(Allegato A-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                           Uffici postali 
 
    1.  Gli  uffici  postali  accettano  gli  invii  raccomandati   e
assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a
richiesta del mittente e gli invii postali singoli non  introducibili
a causa delle dimensioni nelle  cassette  d'impostazione  di  cui  al
precedente  articolo  o  affrancati   con   modalita'   diverse   dal
francobollo. 
    2. Gli uffici postali espongono l'orario di apertura al  pubblico
e l'orario limite di accettazione per la spedizione  degli  invii  in
giornata. 
    3. Ogni eventuale variazione di orario di apertura e chiusura  al
pubblico e ogni eventuale soppressione degli uffici postali,  assunta
in conformita' a quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  devono
essere comunicate agli utenti almeno 30 giorni prima  (salvo  diverse
specifiche disposizioni  dell'Autorita'),  mediante  avviso,  affisso
all'ufficio  postale   interessato,   recante   l'indicazione   delle
variazioni previste, nonche' degli orari di apertura  e  chiusura  al
pubblico degli uffici postali limitrofi. 
    4. Presso gli  uffici  postali  e'  disponibile  la  Carta  della
qualita', nonche' ogni informazione su  servizi  e  sulle  condizioni
economiche applicate.