Art. 14. Uffici postali 1. Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette d'impostazione di cui al precedente articolo o affrancati con modalita' diverse dal francobollo. 2. Gli uffici postali espongono l'orario di apertura al pubblico e l'orario limite di accettazione per la spedizione degli invii in giornata. 3. Ogni eventuale variazione di orario di apertura e chiusura al pubblico e ogni eventuale soppressione degli uffici postali, assunta in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere comunicate agli utenti almeno 30 giorni prima (salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorita'), mediante avviso, affisso all'ufficio postale interessato, recante l'indicazione delle variazioni previste, nonche' degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi. 4. Presso gli uffici postali e' disponibile la Carta della qualita', nonche' ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.