Art. 16. Affrancatura 1. La modalita' ordinaria di pagamento del corrispettivo e' l'affrancatura. L'affrancatura consiste nell'apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane. 2. Poste italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli. 3. L'affrancatura puo' essere effettuata anche con le seguenti modalita' alternative: a) con strumentazione a cura del cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente; b) conto di credito: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali; c) abbonamento postale: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale; d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale. 4. Il pagamento delle modalita' alternative di affrancatura puo' avvenire mediante procedura di addebito preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali. 5. Poste italiane si riserva di verificare la conformita' della spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto. 6. Le condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalita' di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.