Art. 17. Invii postali privi di affrancatura 1. Gli invii postali non affrancati con una delle modalita' di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'importo dovuto. 2. Se il mittente non e' individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti. 3. Gli invii postali provenienti dall'estero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali. Gli invii postali diretti all'estero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.