(Allegato A-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                 Invii postali privi di affrancatura 
 
    1. Gli invii postali non affrancati con una  delle  modalita'  di
cui al precedente art. 16 non sono recapitati e  sono  restituiti  al
mittente, previo pagamento dell'importo dovuto. 
    2. Se il mittente non e' individuato con certezza  o  rifiuta  il
pagamento, gli invii sono distrutti. 
    3. Gli invii postali provenienti dall'estero  senza  affrancatura
sono recapitati al destinatario previo  pagamento  dell'affrancatura.
In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed
alle convenzioni internazionali. 
    Gli invii postali  diretti  all'estero  senza  affrancatura  sono
restituiti  al  mittente,  se   individuabile,   altrimenti   vengono
distrutti.