Art. 18. Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane 1. Gli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane sono restituiti all'operatore, secondo condizioni, termini e modalita' stabilite in accordo tra le parti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente. 2. Ove le parti non riescano a concludere un accordo possono richiedere l'intervento dell'Autorita'.