Art. 19. Invii postali con affrancatura insufficiente 1. Gli invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura. 2. Se il mittente non e' individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti. 3. Se tale irregolarita' e' rilevata in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente dell'invio con affrancatura insufficiente, chiede al destinatario se intende ricevere l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo. 4. Gli invii postali provenienti dall'estero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario previa integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali. Gli invii postali diretti all'estero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.