(Allegato A-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
            Invii postali con affrancatura insufficiente 
 
    1.  Gli  invii  postali  con  affrancatura   insufficiente   sono
restituiti   al   mittente,   previo   pagamento    dell'integrazione
dell'affrancatura. 
    2. Se il mittente non e'  individuato  con  certezza,  o  rifiuta
l'integrazione, gli invii sono distrutti. 
    3. Se tale irregolarita' e' rilevata in fase  di  recapito  Poste
Italiane,  prima  della  restituzione  al  mittente  dell'invio   con
affrancatura  insufficiente,  chiede  al  destinatario   se   intende
ricevere l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo. 
    4. Gli invii postali  provenienti  dall'estero  con  affrancatura
insufficiente sono recapitati  al  destinatario  previa  integrazione
dell'affrancatura. 
    In caso  di  rifiuto,  vengono  restituiti  in  conformita'  agli
accordi ed alle convenzioni internazionali. 
    Gli   invii   postali   diretti   all'estero   con   affrancatura
insufficiente  sono  restituiti  al   mittente,   se   individuabile,
altrimenti vengono distrutti.