Art. 2. Invii di corrispondenza 1. Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari. 2. I servizi di corrispondenza comprendono: a) posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi localita' del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicita' diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale; b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero; c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5; d) posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale, nonche' per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualita' sono richieste particolari modalita' di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5; e) atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.