(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                       Invii di corrispondenza 
 
    1. Gli invii di corrispondenza comprendono  le  comunicazioni  in
forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici,
su supporto materiale di qualunque natura che vengono  trasportati  e
consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso  o
sul suo involucro, con esclusione di  libri,  cataloghi,  quotidiani,
periodici e similari. 
    2. I servizi di corrispondenza comprendono: 
      a) posta massiva: servizio per la  spedizione  verso  qualsiasi
localita' del territorio nazionale di  invii  di  corrispondenza  non
raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a
contenuto   pubblicitario   e   della   pubblicita'    diretta    per
corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato  e
area di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di  specifiche
procedure di accettazione degli  invii  approvate  dall'Autorita'  di
regolamentazione del settore postale; 
      b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio  per  la
spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso  qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero; 
      c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di  invii  di
corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale  ed
estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova  dell'avvenuta
spedizione e consente di verificare lo  stato  di  lavorazione  e  la
percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su  richiesta  del  mittente
Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5; 
      d) posta assicurata: servizio per la  spedizione  di  invii  di
corrispondenza verso qualsiasi localita'  del  territorio  nazionale,
nonche' per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti  di
valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare
gli  invii  di  posta  contro  lo  smarrimento,   il   furto   e   il
danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al
valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii,
previo pagamento di  un  corrispettivo  maggiorato,  anche  contro  i
rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore. 
    Per gli invii assicurati con valore superiore ad una  determinata
soglia fissata nella Carta della qualita' sono richieste  particolari
modalita' di confezionamento pubblicizzate da  Poste  Italiane  e  la
consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta
assicurata consente di verificare al mittente e  al  destinatario  lo
stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su
richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di
cui all'art. 5; 
      e) atti giudiziari: servizio di  posta  raccomandata  attinente
alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni  a  mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari  di  cui  alla
legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati  secondo  le
disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.