(Allegato A-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                       Esecuzione del recapito 
 
    1. Gli invii  postali  sono  recapitati  alla  persona  fisica  o
giuridica  destinataria  o  altra   persona   abilitata   nel   luogo
corrispondente  all'indirizzo  indicato  salvo   diverse   condizioni
contrattuali. 
    2. Gli invii postali sono recapitati secondo le modalita' di  cui
ai successivi articoli del presente paragrafo e  nel  rispetto  degli
standard previsti dalla Carta di Qualita'.