Art. 20. Esecuzione del recapito 1. Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali. 2. Gli invii postali sono recapitati secondo le modalita' di cui ai successivi articoli del presente paragrafo e nel rispetto degli standard previsti dalla Carta di Qualita'.