(Allegato A-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                        Cassette domiciliari 
 
    1. Il recapito degli invii semplici  e'  effettuato  in  apposite
cassette accessibili al portalettere installate  dal  destinatario  a
proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta  e  l'apertura
devono risultare tali da consentire di  introdurvi  gli  invii  senza
difficolta'. 
    2. I titolari di cassette non  conformi  alle  caratteristiche  e
dimensioni provvedono  ai  necessari  adattamenti.  In  mancanza,  il
ritiro  dell'invio   avverra'   presso   l'ufficio   postale   o   di
distribuzione previo avviso, con le modalita' di cui all'art. 25. 
    3. Le cassette devono recare,  ben  visibile,  l'indicazione  del
nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio e' restituito al mittente,
ove individuabile ai sensi del successivo articolo. 
    4.  Le  cassette  devono  essere  collocate   al   limite   della
proprieta', sulla  pubblica  via  o  comunque  in  luogo  liberamente
accessibile, salvi  accordi  particolari  con  l'ufficio  postale  di
distribuzione. 
    5. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi  formati  da  piu'
edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette  devono
essere raggruppate in un unico punto di accesso.