Art. 22. Cassette domiciliari 1. Il recapito degli invii semplici e' effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta'. 2. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverra' presso l'ufficio postale o di distribuzione previo avviso, con le modalita' di cui all'art. 25. 3. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio e' restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo. 4. Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta', sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. 5. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu' edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.