(Allegato A-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                         Rifiuto dell'invio 
 
    1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di  cui
all'art. 2, lettera e), l'invio rifiutato e' restituito al  mittente,
accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto
abilitato. In mancanza, tale  attestazione  e'  fornita  dall'addetto
alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio. 
    2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi  alle
tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono  prevedere  il
pagamento di un corrispettivo. 
    3.  Ove  il  mittente  non  sia  individuabile   o   rifiuti   la
restituzione l'invio sara' distrutto.