Art. 24. Rifiuto dell'invio 1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'art. 2, lettera e), l'invio rifiutato e' restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione e' fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio. 2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo. 3. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sara' distrutto.