(Allegato A-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                 Distribuzione nell'ufficio postale 
 
    1.  Gli  invii  postali   che   non   e'   possibile   recapitare
all'indirizzo  indicato  possono  essere  ritirati  presso  l'ufficio
postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario  o  dalle
persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro
i termini di giacenza indicati  nell'articolo  successivo.  L'addetto
alla consegna presso l'ufficio postale o il centro  di  distribuzione
accerta l'identita' di chi si presenta per il ritiro. 
    2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso
l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: 
      a) sussistano oggettive  difficolta'  che  comportano  speciali
aggravi  o  pericoli  per  il  portalettere;  gli  invii  restano   a
disposizione presso l'ufficio postale o il centro  di  distribuzione.
In alternativa alla  modalita'  di  distribuzione  di  cui  al  comma
precedente, Poste italiane provvede a una diversa collocazione  delle
cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire  la
regolare distribuzione degli invii; 
      b) la cassetta domiciliare manchi, non sia  idonea  o  conforme
alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22. 
    Nei casi che precedono, il destinatario  riceve  una  sola  volta
l'avviso che indica l'ufficio postale o il  centro  di  distribuzione
presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non  e'
possibile recapitare a domicilio. 
    3. La consegna degli  invii  a  firma  avviene  presso  l'ufficio
postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: 
      a) non e'  possibile  recapitare  gli  invii  per  assenza  del
destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt.
27 - 28 - 29 e 30; 
      b)  il  valore  dichiarato  per   l'invio   di   corrispondenza
assicurato,   o   l'importo   da   corrispondere   per   l'invio   di
corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito  per  la
consegna all'indirizzo indicato; 
      c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con  obbligo  di
assicurazione (ad es. pacchi contenenti preziosi); 
      d)  l'invio  presenti  segni  visibili  di  manomissione  o  di
deterioramento del contenuto. 
    4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il  destinatario
riceve un avviso che gli indica l'ufficio  postale  o  il  centro  di
distribuzione per il ritiro dell'invio. 
    5.  La  consegna  puo'  essere  effettuata  direttamente   presso
l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in  presenza  di
specifici accordi con i destinatari.