Art. 25. Distribuzione nell'ufficio postale 1. Gli invii postali che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identita' di chi si presenta per il ritiro. 2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: a) sussistano oggettive difficolta' che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione. In alternativa alla modalita' di distribuzione di cui al comma precedente, Poste italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii; b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22. Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non e' possibile recapitare a domicilio. 3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non e' possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30; b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato; c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es. pacchi contenenti preziosi); d) l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto. 4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. 5. La consegna puo' essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari.