Art. 26. Termini di giacenza 1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni; - invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 2. Le informazioni relative ai giorni di giacenza, inclusi i termini previsti per i pacchi provenienti dall'estero e per gli atti giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e sul sito web di Poste Italiane. 3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. 4. Il servizio di giacenza puo' comportare il pagamento di un corrispettivo.