(Allegato A-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
                         Termini di giacenza 
 
    1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi  previsti
dagli articoli 23  e  24,  rimangono  in  giacenza  presso  l'ufficio
postale o  il  centro  di  distribuzione  per  il  tempo  di  seguito
specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: 
      - invii semplici: dieci giorni; 
      - invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni  per
gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per
i quali i termini  di  giacenza  sono  stabiliti  dalle  disposizioni
dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini
di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 
    2. Le informazioni relative ai  giorni  di  giacenza,  inclusi  i
termini previsti per i pacchi provenienti dall'estero e per gli  atti
giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici
postali, i centri di distribuzione e sul sito web di Poste Italiane. 
    3.  Trascorsi  i  termini  di  giacenza,  nei  casi  di   mancata
restituzione al mittente, gli invii vengono  distrutti  o  altrimenti
destinati a fini di beneficenza. 
    4. Il servizio di giacenza puo' comportare  il  pagamento  di  un
corrispettivo.