(Allegato A-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                     Autorita' e uffici pubblici 
 
    1. Gli invii di corrispondenza spediti  ad  autorita'  ed  uffici
pubblici aventi piu' sedi in una localita', qualora  l'indirizzo  non
consenta di individuare  l'esatta  destinazione,  vengono  recapitati
nella sede principale della localita' indicata. 
    2. Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le  persone
incaricate a ricevere gli invii di posta inviando  una  comunicazione
scritta all'ufficio postale di distribuzione. 
    3. Per i pacchi, la  consegna  e'  effettuata  sulla  base  delle
indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.