Art. 29. Autorita' e uffici pubblici 1. Gli invii di corrispondenza spediti ad autorita' ed uffici pubblici aventi piu' sedi in una localita', qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della localita' indicata. 2. Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione. 3. Per i pacchi, la consegna e' effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.